la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1.  La presente legge disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico
o   aperto   al   pubblico,   di    rappresentazioni    teatrali    e
cinematografiche,    di   recite,   intrattenimenti,   manifestazioni
sportive, spettacoli viaggianti,  esposizioni  e  spettacoli  simili,
nonche'  l'esercizio  di  sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di
attrazione.
   2. Lo svolgimento di spettacoli in  luogo  pubblico  o  aperto  al
pubblico  organizzati  nell'esercizio  di attivita' imprenditoriale e
l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione
e'  soggetta   all'autorizzazione   del   Presidente   della   Giunta
provinciale  o  del  sindaco  competente  per  territorio  secondo la
ripartizione delle competenze stabilite  negli  articoli  successivi.
Con  il  medesimo  provvedimento viene autorizzata in base alla legge
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, la somministrazione  di  cibi  e
bevande.
   3.  Lo  svolgimento di manifestazioni anche di carattere sportivo,
in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza fine di lucro nel  loro
complesso  e  senza corrispettivo alcuno, deve essere preventivamente
comunicata, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla presente legge e
dal  relativo  regolamento  di  esecuzione,  al  sindaco  competente.
Manifestazioni  che  includono  la  competenza  territoriale  di piu'
comuni, sono autorizzate dal Presidente della Giunta provinciale. Ove
sussista il pericolo di grave disturbo dell'ordine pubblico  e  della
sicurezza  e quiete pubblica, il sindaco puo' vietarne lo svolgimento
oppure imporre le necessarie limitazioni di tempo e di ambiente.
   4. Non sono soggetti ad autorizzazione intrattenimenti in esercizi
pubblici, sempreche' siano legati a particolari  occasioni  riservate
ad  una  cerchia  definita di persone e che venga osservato il limite
della capacita' ricettiva dei rispettivi locali.